Il Tribunale di Velletri con la sentenza 2050/19 ha individuato la responsabilità del condominio in veste di custode ex art.2051 c.c. in seguito alla caduta di un còndomino sulle scale condominiali.
Un còndomino aveva intentato causa al condominio in seguito alla sua caduta nel mentre scendeva le scale condominiali di accesso al garage condominiale che lo aveva fatto rotolare rovinosamente sino al piano garage con conseguente rottura del polso.
Tale caduta, a dire dell’attore, era stata causata da fattori concomitanti tutti imputabili al condominio, quali i gradini bagnati, la totale assenza di corrimano e fasce antiscivolo sugli scalini stessi nonché la scarsa illuminazione dei luoghi.
Il condominio, al contrario, eccepiva in giudizio il caso fortuito nonché la mancata accortezza del còndomino nello scendere le scale condominiali.
Il Tribunale di Velletri, all’esito dell’istruttoria probatoria che ha visto l’interrogatorio formale dell’amministratore del condominio, la deposizione di un testimone nonché la CTU medico-legale che ha confermato il nesso di causalità, ha accolto in toto la domanda attorea del còndomino stabilendo che il sinistro si è verificato non certo per la scarsa diligenza del còndomino, bensì per il negligente comportamento del condominio, che era tenuto, in qualità di custode dei beni condominiali ai sensi dell’art.2051 c.c. , ad eliminare per tempo l’insidia che ha causato la rovinosa caduta.