La Suprema Corte di Cassazione ha, di recente e ancora una volta, esaminato il caso della legittimità dell’indennizzo Inail ai congiunti del de cuius deceduto in seguito al sinistro stradale avvenuto in orario di lavoro in aggiunta al risarcimento, a qualsiasi titolo, spettante agli stessi del danno non patrimoniale in seguito ad un sinistro mortale dalla compagnia assicurativa responsabile dell’incidente stradale.
Gli Ermellini di Piazza Cavour con la sentenza n.26647 VI Sez.civile del 18.10.2019 fugano qualsiasi dubbio in ordine a tale vexata quaestio, oggetto di ampio dibattito dottrinario, ribadendo, sulla scia di consolidata e granitica giurisprudenza (Cass. S.U. Sent.12566 del 22.05.2018) come in casi del genere non ci si trovi di fronte ad un ingiustificato arricchimento della vittima del danno ma “….la c.d. compensatio lucri cum damno (la quale non costituisce un istituto a sè, ma una regola empirica di corretta aestimatio del danno), infatti, non opera quando il vantaggio conseguito dalla vittima dopo il fatto illecito sia destinato a ristorare pregiudizi ulteriori e diversi da quello di cui ha chiesto il risarcimento….”
Ed infatti la Suprema Corte di Cassazione evidenzia come in siffatta ipotesi di sinistro stradale mortale in itinere a seguito del quale sia morto un lavoratore durante l’orario di lavoro “…..l’Inail corrisponde ai congiunti che posseggano i requisiti di legge una rendita ………..Tale rendita è parametrata al reddito del de cuius, non può superare il 100% della retribuzione del defunto, quale che sia il numero degli aventi diritto; cessa se il coniuge superstite contrae nuove nozze; cessa quando il figlio che ne fosse beneficiario raggiunga il ventunesimo anno di età, ovvero il ventiseiesimo se studente universitario……. Tali caratteristiche palesano che la rendita di cui si discorre ha lo scopo solidaristico di sollevare i congiunti del defunto dallo stato di bisogno in cui la legge presume …… che essi verrebbero a trovarsi in conseguenza della perdita del contributo economico che il lavoratore deceduto apportava alla propria famiglia. La rendita, quindi, ha lo scopo di indennizzare un pregiudizio patrimoniale, e non certo un danno non patrimoniale. Ne consegue che le somme erogate dall’Inail per il suddetto titolo non possono essere defalcate dal credito risarcitorio spettante ai congiunti del lavoratore deceduto a titolo di ristoro del danno non patrimoniale patito – sotto qualsiasi forma – in conseguenza dell’infortunio…..” e che, pertanto, quest’ultimo risarcimento del danno, di natura non patrimoniale, rimarrà a totale carico della compagnia assicurativa responsabile senza che si decurti alcunché per l’indennizzo, anch’esso spettante ai congiunti del lavoratore deceduto, ricevuto dall’Inail che, essendo di natura diversa (patrimoniale), è finalizzato a ristorare “pregiudizi ulteriori e diversi” rispetto a quelli risarciti dall’assicurazione.