La Suprema Corte di Cassazione è tornata nuovamente sul tema dell’infortunio in itinere con l’ordinanza n. 18659/2020 con la quale, accogliendo il ricorso di una vedova contro la sentenza della Corte d’Appello territorialmente competente che aveva respinto le sue istanze in qualità di vedova erede del lavoratore defunto, sancisce che anche il permesso richiesto dal lavoratore, per motivi personali, durante l’orario di lavoro, non esclude il nesso di causa rispetto all’attività lavorativa rientrando pacificamente nell’ipotesi di infortunio in itinere o sul lavoro.
Pertanto, la donna, ha pienamente diritto ad essere indennizzata a seguito della morte del marito deceduto a causa di un sinistro stradale in itinere nel tratto di strada casa-lavoro anche se ha usufruito, altresì, di un permesso lavorativo per motivi personali.
Gli Ermellini, infatti, accogliendo con l‘ordinanza n. 18659/2020 il ricorso della donna puntualizzano che “……salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l’assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno da luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L’interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l’assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida…….” o nell’ipotesi in cui “………il lavoratore, in base a ragioni o impulsi personali, abbia compiuto una scelta arbitraria che abbia comportato la necessità di affrontare una situazione diversa da quella inerente al c.d percorso normale tra casa e lavoro..…...”