Sinistro causato da cane randagio

La Suprema Corte di Cassazione si è occupata, nuovamente, di un sinistro subito da un ciclista che ha subito lesioni personali a seguito della caduta dalla bicicletta provocata dall’aggressione di un cane randagio, ribadendo, ancora una volta, con l’ ordinanza n. 6392/2020, sulla scia, anche, della precedente e recente ordinanza n. 22522/2019 (vedi articolo https://www.assistenzalegalesinistri.it/blog/lasl-deve-risarcire-il-sinistro-causato-dal-cane-randagio/ ) che in caso di danni subiti per colpa di cani randagi ne risponderà l’ente o gli enti cui è devoluta, ai sensi delle leggi regionali in attuazione della legge quadro nazionale n. 281/1991, l’obbligo di prevenire il pericolo per la popolazione a tutela della loro incolumità mediante la cattura e la custodia degli stessi.

La Cassazione con l’ordinanza n. 6392/2020 nel rigettare il ricorso del ciclista che aveva, erroneamente, chiamato in causa il solo Comune,  ha precisato che “la responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi spetta esclusivamente all’ente o agli enti, cui le singole leggi regionali, attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991, attribuiscono il dovere di prevenire il pericolo specifico per l’incolumità della popolazione, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti e randagi.”

Nel caso de quo l’art. 12 co. 2° della legge n.41/1990 della Regione Calabria (ove si è verificato il sinistro) attribuisce questo dovere di prevenzione al Servizio veterinario istituito presso le unità sanitarie locali, ora A.S.L. cui spetta il compito di catturare e recuperare i randagi, non il più ampio dovere di vigilanza e sorveglianza del fenomeno rimesso, invece, alla competenza del Comune.