Il Tribunale di Bolzano con la sentenza n.638/2020 ha riconosciuto ai mancati nonni di una piccola mai nata il risarcimento dei danni, da perdita di chance, per la perdita del feto causata da colpa medica.
I potenziali nonni della bambina mai nata avevano fatto causa all’ l’Azienda Ospedaliera in cui rispettivamente la figlia e la nuora era stata ricoverata per il parto dall’esito infausto e nelle more del giudizio avevano, finanche, rifiutato un’offerta risarcitoria dell’Azienda stessa del valore complessivo di 20.000 euro, vale a dire 5.000 euro ciascuno.
Il Tribunale de quo nelle motivazioni della sentenza, accoglie le istanze dei nonni, e nel sottolineare la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria, chiarisce che trattandosi nel caso di specie della morte di un feto e non di un neonato non può considerarsi lesione di un rapporto parentale bensì un danno da perdita di chance o potenziale in quanto i ricorrenti “hanno visto totalmente frustrata la loro aspettativa a poter diventare nonni ed a veder nascere e crescere un legame parentale ed affettivo con quella che sarebbe dovuta essere la loro nipote.”
Indubbia la responsabilità della struttura sanitaria come evidenziato dalla CTU che nelle sue considerazioni medico – legali conclude che “la morte della piccola M. è da ricondurre a sofferenza ipossica acuta endouterina sopravvenuta in concomitanza con la fase espulsiva del travaglio di parto, al termine di una gravidanza a basso rischio normodecorsa…………ciò premesso, nel caso della sig.ra (…), trattandosi di una partoriente considerata a basso rischio in fase attiva di travaglio di parto, stante l’assenza di fattori di rischio materno-fetali, corretto è stato l’iniziale affidamento del caso ad un’ostetrica in completa autonomia…………….In definitiva, entrando nel merito della condotta dei Sanitari che ebbero in cura la signora (…), si può ben affermare che nel corso dell’assistenza al travaglio di parto non sono state seguite le procedure corrette e conformi alla leges artis finalizzate alla tutela del benessere fetale………..In conclusione, considerato quanto sopra esposto e tenuto conto delle caratteristiche della gravidanza della sig.ra (…) da considerarsi normodecorsa e priva di complicanze alcune fino al momento del ricovero del 13.10.2007, si ritiene che il decesso della piccola M. sia da imputarsi ai difetti di condotta sopra evidenziati, che con elevato grado di probabilità non si sarebbe verificato qualora fossero state messe in atto tutte le procedure e cautele che il caso de quo imponeva.” .
Pertanto il Tribunale di Bolzano sulla scorta delle risultanze medico-legali giunge alla conclusione “che la condotta del personale sanitario dell’azienda evocata in giudizio era contraddistinto da colpa, sotto il profilo, soprattutto, dell’imperizia, non essendo mancati, ad avviso di chi scrive, anche profili di imprudenza; è evidente, per quanto descritto dal CTU, la manchevolezza dell’ostetrica, la quale avrebbe potuto e dovuto chiamare in ausilio un medico, il quale avrebbe potuto agire, come puntualmente evidenziato dal CTU, sotto due profili: la rimozione della causa di sofferenza del feto o l’estrazione del feto, sì da rimuoverlo dall’ambiente placentare divenuto ostile; in definitiva un tempestivo intervento avrebbe determinato, con buona probabilità, sicuramente superiore al 50% più uno delle possibilità, la nascita della neonata senza problemi, ciò che purtroppo non poté avvenire” e condanna la struttura sanitaria in via equitativa ad un risarcimento di Euro 20.000,00 per ciascuno degli attori per un totale di 80.000,00 Euro (a fronte della risibile offerta iniziale di complessivi euro 20.000 !!! ) cifra questa che si avvicina all’importo minimo tabellare previsto dal Tribunale di Milano per la lesione del rapporto parentale nonno/nipote, ma lievemente inferiore, alla luce della considerazione della necessaria differenziazione tra perdita di chance, come nel caso de quo, considerando che “la morte del feto sopraggiungeva allorquando la nascita era ormai prossima, venendo così frustrata una possibilità in un momento prossimo alla sua concretizzazione” e la lesione di un rapporto parentale comunque già venuto ad esistenza” con la nascita del bambino.