Sono sempre più frequenti i casi di genitori che, in seguito agli infortuni subiti dai loro figli durante l’attività scolastica, chiedono alle scuole il risarcimento dei danni subiti.
E’ bene ricordare, infatti, che sui precettori incombe l’obbligo di vigilare sui minori nel tempo in cui sono loro affidati, liberandosi della responsabilità conseguente ai danni da loro subiti, solo se riescono a dimostrare di non aver potuto impedire il fatto o di avere fatto il possibile per evitare il danno.
Tale obbligo di vigilanza sugli allievi non si esaurisce, per la scuola, all’interno dell’edificio scolastico, dall’ingresso degli alunni nei locali fino all’orario di uscita (Cass. n. 5424/1986), compreso l’intervallo della ricreazione (Cass. n. 2590/1972; n. 2342/1977), ma vale anche per le pertinenze scolastiche, di cui abbia la custodia, messe a disposizione per eseguire la propria prestazione (Cass. n. 19160/2012), compreso il cortile antistante l’edificio scolastico nella disponibilità della scuola ove hanno accesso e stazionano gli alunni (Cass. n. 22752/2013) estendendosi, finanche, ai danni subiti e procurati dagli alunni in itinere, quando cioè la scuola si fa carico del servizio di trasporto (Cass. n. 13125/1997), ed, ovviamente, ai danni subiti, all’esterno della scuola, dagli alunni fatti uscire prima dell’orario scolastico (Cass. n. 3074/1999).
Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
Giurisprudenza costante attribuisce alla scuola una responsabilità di natura contrattuale, ai sensi dell’art.1218, in caso di danno cagionato dall’alunno a se stesso, in virtù del vincolo negoziale instauratosi fra scuola e allievo con l’accettazione della domanda di iscrizione e una responsabilità di natura extracontrattuale, in ragione del combinato disposto degli art.2043 e 2048 c.c., in caso di danno cagionato dall’alunno a terzi.
Secondo giurisprudenza oramai consolidata, attesa la duplice natura della responsabilità scolastica, contrattuale ed extracontrattuale a seconda che la stessa derivi da mancato adempimento dell’obbligazione assunta ovvero da illecito aquiliano, ne consegue che il danneggiato può scegliere di chiedere il risarcimento dei danni alla scuola in ragione di una sola delle due responsabilità o di entrambe contemporaneamente (Cass. n. 16947/2003).
Se poco o nulla cambia sul piano probatorio,in virtù dell’inversione dell’onere della prova posta a carico della scuola, presunta danneggiante, ai sensi sia dell’art. 1218 cc che dell’art.2048 cc (culpa in vigilando), dovendosi limitare il danneggiato a dimostrare il danno patito ed il suo accadimento durante l’attività scolastica, ricadendo, invece, sulla scuola l’onere di fornire la prova contraria, cioè il caso fortuito., diverso sarà il termine prescrizionale vale a dire, dieci anni per la responsabilità contrattuale e cinque per quella extracontrattuale.
Fase stragiudiziale e giudiziale
Prima di iniziare un giudizio, è opportuno tentare la strada stragiudiziale, richiedendo i danni all’istituto scolastico, nella persona del dirigente scolastico, il quale, presumibilmente, sarà già al corrente dei fatti in virtù di specifica relazione scritta che gli avrà trasmesso l’insegnante presente al momento del sinistro e di cui il danneggiato ha diritto di chiedere copia.
Gli istituti scolastici, solitamente, stipulano una polizza assicurativa per coprire gli infortuni subiti o provocati dagli alunni che va ad aggiungersi a quella obbligatoria dell’Inail che garantisce gli studenti solamente per gli infortuni patiti durante le attività di laboratorio o di educazione fisica sempre se superiori a tre giorni di malattia analogamente a quanto previsto per gli infortuni sul lavoro. Tale assicurazione privata viene stipulata a seguito di una delibera del consiglio di istituto garantendo allo studente, mediante un’adesione che comporta una spesa di pochi euro all’anno, una copertura pressoché totale per gli eventi accidentali avvenuti all’interno dell’istituto scolastico.
E’ bene sottolineare, come in tali ipotesi di responsabilità scolastica, non vi sia azione diretta nei confronti degli insegnanti statali i quali non rispondono più personalmente verso i terzi, essendo legittimato passivo, in un’eventuale azione civile, direttamente l’Amministrazione dello Stato e il competente Ministero della Pubblica Istruzione, salvo azione di rivalsa dello Stato, dinanzi la Corte dei Conti, nei confronti dell’insegnante, in caso di condanna al risarcimento dei danni per dolo o colpa grave.
Tralasciando l’ipotesi eccezionale del dolo, vale a dire quando il docente abbia previsto e voluto il fatto dannoso come conseguenza della propria condotta commissiva o omissiva, per colpa grave si intende, citando la Corte dei Conti della regione Toscana, “una vasta ed evidente difformità tra l’atteggiamento tenuto e quello doveroso, vale a dire una particolare spregiudicatezza , una massima imprudenza ed inammissibile negligenza del comportamento del dipendente “.