Cosa succede se il proprietario di un veicolo viaggia in qualità di terzo trasportato sul proprio veicolo condotto da un altro soggetto?
Di tale singolare quesito, che può accadere non di rado, si sono occupati i Supremi Giudici della Corte di Cassazione con l’Ordinanza 13738/2020 ribadendo ancora una volta, facendo seguito a granitica e consolidata giurisprudenza, che il terzo trasportato ha sempre e comunque diritto al risarcimento danni conseguente ad un sinistro stradale (https://www.assistenzalegalesinistri.it/blog/il-risarcimento-danni-del-terzo-trasportato/) anche se è al contempo proprietario del veicolo sinistrato.
Gli Ermellini di piazza Cavour, ricordandoci che sul tema si era già pronunciata la Corte di Giustizia Europea secondo la quale “il proprietario trasportato ha diritto, nei confronti del suo assicuratore, al risarcimento del danno alla persona causato dalla circolazione non illegale del mezzo”, rimarcano, altresì, che “………..escluso il conducente, tutti gli altri passeggeri, anche quando siano proprietari del veicolo, devono avere una copertura assicurativa, sicché la persona che era assicurata per la guida del veicolo, ma che era anche passeggero di tale veicolo al momento dell’incidente, si trova in una situazione giuridica assimilabile a quella di qualsivoglia altro passeggero e va dunque posta sullo stesso piano dei terzi vittime dell’incidente” aggiungendo ancora che “…….”L’unica eccezionale ipotesi in cui all’assicuratore è consentito opporre alla vittima che viaggiava sul veicolo la clausola che escluda la copertura assicurativa a causa della guida da parte di persona non autorizzata è quella in cui venga data la prova che la vittima stessa era a conoscenza del fatto che il veicolo aveva formato oggetto di furto.”.