Il Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs 209/2005) sancisce all’art.141, una salvaguardia massima del terzo trasportato, il quale, in seguito ad un sinistro stradale, ha diritto all’integrale risarcimento dei danni per le lesioni personali patite, dalla compagnia assicurativa che garantiva il veicolo sul quale viaggiava, indipendentemente da qualsiasi accertamento in ordine alla responsabilità.
Pertanto, il terzo trasportato, ha diritto ad esperire l’azione giudiziale diretta nei confronti della compagnia assicurativa del vettore (sempre previo esperimento della procedura di negoziazione assistita, passaggio obbligato dal 2014) senza esser gravato dell’onere di dover dimostrare su quale dei conducenti dei veicoli coinvolti ricada la responsabilità del sinistro, essendo tale accertamento, per il terzo trasportato, del tutto irrilevante.
Il terzo trasportato, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa delle lesioni personali, dovrà, quindi, limitarsi, in ossequio al principio generale dell’onere della prova sancito dall’art. 2697 c.c. , a provare il danno patito nonchè il fatto storico del sinistro e il nesso di causalità tra l’incidente ed il danno da risarcire.
Sulla scia di tali considerazioni si è mossa anche la terza sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n.16477/2017, con la quale ha sancito che la tutela risarcitoria del terzo trasportato prevista dall’art.141 del Codice delle Assicurazioni Private, debba rimanere inalterata anche nell’ipotesi in cui il sinistro si sia verificato in seguito ad un incidente stradale con un veicolo non identificato ( cosiddetto pirata della strada) o identificato con targa ma sprovvisto di copertura assicurativa.
Gli Ermellini, ribaltando, peraltro, il giudizio di secondo grado nel quale era stata respinta la domanda del passeggero, hanno voluto sancire nuovamente, il prevalente l’interesse del trasportato ad una pronta tutela ribadendo che:
“in definitiva, la vittima trasportata ha sempre e comunque diritto al risarcimento integrale del danno, quale che ne sia la veste e la qualità, con l’unica eccezione del trasportato consapevole della circolazione illegale del veicolo, come è nel caso di rapinatori, terroristi o ladri (Cass. n. 12687 del 2015) e salvo il caso fortuito”.