Il Tribunale di Torino con la Sentenza n.184/2022, accogliendo il ricorso degli eredi di un dentista morto di SARS-CoV-2, ha stabilito che, salvo specifiche esclusioni, non presenti in polizza nel caso de quo, il Covid deve essere considerato, in tutto e per tutto, un infortunio determinato da causa fortuita, violenta ed esterna e come tale indennizzabile ai sensi di polizza, nonostante le resistenze della Compagnia di Assicurazione che non aveva inteso liquidare durante la fase stragiudiziale.
Il caso.
Nel mese di gennaio 2019 un medico-dentista sottoscriveva, con un’ agenzia assicurativa di Torino, una polizza infortuni, della durata di un anno e soggetta a tacito rinnovo annuale dopo la prima scadenza.
La polizza assicurativa prevedeva che “……………la società garantisce l’assicurato contro gli infortuni per le tutte le somme assicurate, i massimali e le garanzie ivi indicate, per le quali fosse stato corrisposto il relativo contributo netto ………..”.
Per il caso di morte era assicurata la somma di Euro 100.000,00 e nelle condizioni generali di contratto si specificava che “………………….l’assicurazione vale per gli infortuni che l’assicurato subisca nello svolgimento delle attività dichiarate nella scheda di polizza e di ogni altra attività che non abbia carattere professionale. È considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea……”
Nel mese di marzo 2020 il professionista contraeva un’ infezione da coronavirus e decedeva, purtroppo, in ospedale a seguito di una grave insufficienza respiratoria da SARS-CoV-2.
A nulla erano valse le richieste del legale degli eredi della vittima di essere indennizzati ai sensi di polizza in quanto tali richieste si scontravano con il fermo rifiuto della Compagnia Assicurativa che, pur avendo acquisito la cartella clinica completa, nel mese di maggio 2020 negava il ristoro ai richiedenti, ritenendo che l’evento denunciato non rientrasse nella definizione di infortunio contrattualmente indennizzabile ai sensi di polizza.
Il giudizio
Gli eredi, pertanto, si vedevano costretti obtorto collo ad adire le vie legali per ottenere la condanna dell’Assicurazione all’indennizzo della somma assicurata prevista in polizza per il caso di morte per infortunio del contraente.
In corso di causa la C.T.U. sanciva, in maniera incontrovertibile, che l’origine del decesso era diretta conseguenza di una comprovata condizione di insufficienza respiratoria da SARS-CoV-2.
Alla luce delle risultanze della C.T.U. andava stabilito se tale situazione fosse indennizzabile ai sensi delle “Condizioni Generali di Assicurazione Infortuni” ove era stabilito che “è considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea”.
I Giudici piemontesi non hanno avuto alcuna esitazione in merito, il Covid è da considerarsi un vero e proprio Infortunio e come tale indennizzabile ai sensi di polizza.
Ed infatti nella summentovata sentenza evidenziano che “………… l’infezione da SARS-CoV-2 risulta quale condizione determinata, innanzi tutto, da causa fortuita, posto che trattasi di atto assolutamente non volontario. Si potrebbe qui anche aggiungere che il carattere fortuito della causa è evidenziato dal fatto di essere del tutto estranea ad un’attività consapevole del soggetto infettato, che si è venuto a trovare in siffatta condizione senza sapere in modo alcuno di cosa si trattasse e senza neppure avere la più pallida idea di possibili comportamenti idonei a prevenire l’infezione.
La causa può inoltre considerarsi “violenta”, in quanto certamente, come rimarcato dal c.t.u., il contatto non è dilatato nel tempo, ma anche, sia consentito aggiungere, in quanto il contatto determina uno stravolgimento violento delle regole naturali della vita di un organismo che si trovi in situazione normale. Così come “violenta” sarebbe, ad esempio, la ferita provocata dalla caduta di un mattone sulla testa di una persona, allo stesso modo ben può dirsi violenta l’infezione di cui qui si discute, con un’alterazione dello stato normale di intere parti dell’organismo (in particolare dell’apparato respiratorio), al punto da causare gravissime sofferenze e, alla fine, addirittura la morte del soggetto interessato.
Infine, la causa è sicuramente “esterna”, proprio perché il virus è un organismo estraneo al corpo umano e che nello stesso viene ad inserirsi proprio quale elemento proveniente dall’esterno: non per nulla il primo e più rudimentale rimedio contro siffatta infezione è costituito dal porto della mascherina, che serve proprio ad evitare il contatto con siffatta causa “esterna……..”.
Non v’è alcun dubbio, quindi, che, in assenza di specifica esclusione contrattuale, l’infezione da SARS-CoV-2 rientra a pieno titolo nella definizione di infortunio così come specificatamente descritto nelle “Condizioni Generali” del contratto di assicurazione e, pertanto, i giudici Torinesi condannavano la Compagnia Assicurativa al pagamento, nei confronti delle parti attrici, della complessiva somma di Euro 100.000,00 contrattualmente prevista, maggiorata di rivalutazione monetaria e di interessi legali, nonchè al rimborso, a favore delle stesse, delle spese legali pari ad Euro 18.000,00 oltre accessori di legge, nonchè al pagamento delle spese della C.T.U.