In caso di danno coperto da polizza assicurativa è sempre possibile agire direttamente in giudizio nei confronti della compagnia assicurativa?
L’azione diretta contro la compagnia assicurativa è consentita dal Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs 209/2005) nelle ipotesi di sinistri auto (senza distinzioni tra Indennizzo Diretto ed Rca Ordinario, vedi articolo https://www.assistenzalegalesinistri.it/blog/indennizzo-diretto-e-rc-auto/).
Un’ ulteriore ipotesi in cui si può convenire in giudizio direttamente la compagnia assicurativa è prevista, nei casi di Responsabilità Medica, dalla Riforma Gelli-Bianco 24/2017 (vedi articolo https://www.assistenzalegalesinistri.it/blog/responsabilita-medica-e-sanitaria-dopo-la-riforma-gelli-bianco/) quanto meno nella fase conciliativa ma anche nella successiva fase del processo di cognizione (in attesa dei decreti attuativi del Governo, vedi articolo https://www.assistenzalegalesinistri.it/blog/assicurazioni-litisconsorti-processuali-nei-giudizi-di-responsabilita-medica/)
In tutte le altre ipotesi il danneggiato dovrà, generalmente, agire, dapprima, nei confronti del responsabile civile il quale, una volta costituitosi e se coperto da apposita polizza assicurativa, potrà chiamare in causa l’Assicurazione perché lo manlevi e lo tenga indenne dalle richieste risarcitorie dei terzi danneggiati con inevitabile dilatazione dei tempi processuali.
Ma è sempre così? Fortunatamente no.
A ribadirlo, infatti, è la recente ordinanza n. 7062/2020 della Suprema Corte di Cassazione che, esaminando il caso dell’azione giudiziaria promossa direttamente contro l’assicurazione dai genitori di un bambino infortunatosi all’interno di una scuola durante l’orario scolastico, ne ha confermato la legittimità in presenza di un contratto (assicurativo) a favore di terzo precedentemente stipulato tra l’istituto scolastico e la compagnia assicurativa a copertura di eventuali sinistri occorsi agli alunni.
Pertanto, in virtù di tale ordinanza e del combinato disposto degli art.1411 e 1362 c.p.c., in presenza di contratto a favore di terzo, stipulato tra la compagnia assicurativa (detta promittente) e, nel caso de quo, l’istituto scolastico (detto stipulante) da cui si evinca la comune intenzione della parti che lo stesso propaghi i suoi effetti a favore dei terzi danneggiati (nel caso in esame, gli alunni infortunati) si può legittimare, un’azione giudiziaria diretta nei confronti dell’assicurazione per richiedere l’integrale risarcimento dei danni subiti.