Assicurazioni litisconsorti processuali nei giudizi di Responsabilità Medica

La Riforma Gelli-Bianco L.24/2017  ha introdotto importanti novità in tema di  Responsabilità Medica e Sanitaria ( vedi precedente articolo https://www.assistenzalegalesinistri.it/blog/responsabilita-medica-e-sanitaria-dopo-la-riforma-gelli-bianco/  ) prevedendo, tra l’altro, che le Assicurazioni  siano litisconsorti necessari durante l’obbligatoria fase conciliativa preventiva da esperirsi prima del giudizio di merito nelle forme dell’Accertamento Tecnico Preventivo ex art.696 bis c.p.c. (da scegliersi in alternativa all’altra condizione di procedibilità della Mediazione) riconoscendo di fatto ai danneggiati l’azione diretta nei confronti degli Assicuratori delle Strutture Sanitarie pubbliche o private responsabili di malpractice medica.

Conclusasi l’obbligatoria fase conciliativa con esito negativo o, comunque, se l’Accertamento Tecnico Preventivo  non si conclude entro il termine perentorio di 6 mesi, il danneggiato potrà rivolgersi al giudice con domanda, da depositarsi entro i successivi 90 giorni nelle forme del procedimento sommario di cognizione ex art.702 bis e ss. c.p.c. secondo un procedimento più snello e rapido atteso che la CTU (la perizia medica) si è già svolta durante la fase conciliativa dell’ATP.

La Riforma Gelli-Bianco ha previsto l’azione diretta del danneggiato nei confronti delle compagnie assicurative anche nel successivo giudizio di merito ma solo una volta che saranno stati emanati dal Governo  i decreti attuativi con i quali devono essere determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative delle strutture sanitarie e degli esercenti le professioni sanitarie.

Tali decreti, ad oggi, non sono stati ancora emanati e, pertanto, il danneggiato ad oggi si ritrova  nella paradossale situazione di avere azione diretta nei confronti dell’assicurazione solo nella fase conciliativa dell’a.t.p.  e non anche nel successivo eventuale giudizio di merito ex art. 702 bis c.p.c.

In attesa che il Governo emani i decreti attuativi previsti dalla Riforma Gelli-Bianco L.24/2017, attraverso cui il danneggiato potrà agire direttamente anche nel giudizio di merito (oltre che nella fase conciliativa) nei confronti dell’Assicurazione della Struttura Sanitaria responsabile, la Giurisprudenza svolge un’importante attività di supplenza al fine di superare tale situazione di impasse e di vuoto normativo.

In tale contesto si inserisce una coraggiosa ordinanza emessa dal Tribunale di Benevento il 1 novembre 2019.

Nel caso di specie, una volta esauritasi l’accertamento tecnico preventivo con la partecipazione oltre che della Struttura Sanitaria Responsabile anche della compagnia assicurativa della stessa verso cui il danneggiato aveva esercitato l’azione diretta prevista dalla novella Gelli-Bianco, nel successivo giudizio di merito articolato davanti al Tribunale sannita, nelle forme del processo sommario di cognizione ex art.702 bis e ss. del c.p.c., il danneggiato aveva presentato ricorso, in virtù del già richiamato vuoto legislativo per la mancata emanazione dei decreti ministeriali attuativi della summentovata Riforma,  unicamente nei confronti della struttura sanitaria presunta responsabile che costituendosi, stranamente, non aveva chiamato in garanzia la propria compagnia assicurativa.

Il danneggiato, alla prima udienza,  chiedeva al giudice che l’assicurazione venisse chiamata in giudizio iussu iudicis, su disposizione del giudice, richiesta che veniva accolta dal Tribunale di Benevento con le seguenti motivazioni: “l’accertamento tecnico preventivo può essere sin da subito promosso verso l’assicuratore, mentre nel giudizio di merito, non essendo (ancora) possibile l’azione diretta, l’attore dovrebbe attendere che la struttura ospedaliera convenuta chieda la chiamata in giudizio della compagnia di assicurazioni” ma non essendosi verificato nel caso de quo la chiamata in garanzia della compagnia assicurativa ad opera della struttura sanitaria, la chiamata in giudizio dell’Assicurazione potrà avvenire anche per ordine del giudice, previa richiesta del danneggiato,essendo la compagnia Assicurativa che ha già partecipato alla fase conciliativa, un vero è proprio litisconsorte processuale in coerenza anche con la partecipazione di tutte le parti alla precedente fase conciliativa e alla stessa ratio della Riforma Gelli-Bianco e anche in un ottica di evidente economia processuale al fine di evitare il proliferarsi di diversi e separati procedimenti giudiziari.