Con la recente sentenza n. 25164/2020 la Suprema Corte di Cassazione è tornata ad affrontare il sempre attuale e delicato tema del risarcimento del danno morale, quale pregiudizio distinto dal danno biologico e dalla relativa personalizzazione ai sensi dell’art.138 e 139 del Codice dell’Assicurazioni (D.Lgs 2005/209) .
La pronuncia verteva su una domanda di risarcimento del danno proposta da un pedone nei confronti del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. ( https://www.assistenzalegalesinistri.it/blog/incidente-con-auto-pirata-o-non-assicurata-posso-essere-risarcito/ ) in seguito ad un sinistro causato da un veicolo poi risultato rubato.
Gli Ermellini, nella pronuncia in esame, delimitano nuovamente l’ambito di operatività dell’applicazione della personalizzazione del danno biologico nonché del riconoscimento di un’autonoma voce a titolo di danno morale separata ed autonoma dal danno biologico senza che ciò comporti una duplicazione del danno così mettendo nuovamente in discussione le tabelle milanesi sulle macropermanenti fondate su un sistema che incorpora nel valore monetario del singolo punto di invalidità anche il pregiudizio morale. (https://www.assistenzalegalesinistri.it/blog/danno-biologico/ )
I Giudici di piazza Cavour rammentano “….che la “personalizzazione” del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento (ovvero, in astratta ipotesi, anche in diminuzione) del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto…….” vale a dire della “…….incidenza rilevante su specifici aspetti dinamico- relazionali……” attinenti alla figura del danneggiato ai sensi dell’art.138 del Codice delle Assicurazioni Private che prevede che, qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico- relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l’ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%.
Quanto alla voce di danno morale, danno non suscettibile di valutazione medico legale e non attinente all’ambito della capacità dinamico relazionale del danneggiato, gli Ermellini ribadiscono sulla scia di pregressa giurisprudenza di legittimità che il “.. danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 28989/2019)…”
Danno morale che andrà riconosciuto sempre previa liquidazione del danno biologico, eventualmente personalizzato, qualora la menomazione accertata influisca in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico- relazionali personali documentati e obiettivamente accertati e che al fine di rendere meno gravoso l’onere della prova in capo al danneggiato potrà essere provato anche solo attraverso presunzioni, fondata sulle massime di esperienza secondo…….. l‘id quod plerumque accidit , dovendo in tal caso il danneggiato allegare “tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto”.