L’Inail ha da poco pubblicato, nella sezione “open data” del proprio sito, i dati provvisori ( in attesa delle conclusioni degli iter amministrativi e sanitari delle singole denunce ) relativi alle denunce di infortunio sul lavoro totali e con esito mortale e di malattia professionale.
Il quadro che si delinea è a dir poco allarmante: tra gennaio e dicembre dello scorso anno le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’Istituto sono state 641.261 con un aumento dello 0,9% rispetto allo stesso periodo del 2017, di cui 1.133 con esito mortale, anche qui in crescita del 10,1% rispetto al 2017.
Aumentano anche le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 59.585 (+2,5%).
Tale andamento si conferma anche nei cosiddetti incidenti “plurimi”, con cui si indicano gli eventi che causano la morte di almeno due lavoratori. Tra gennaio e dicembre 2018 si sono verificati 24 incidenti “ plurimi”, che sono costati la vita a 82 lavoratori, a fronte di 15 incidenti plurimi del 2017, che hanno causato 42 morti.
Indennizzo Inail
In caso di infortunio sul lavoro, il lavoratore infortunato ha diritto, ex art. 13 D. Lgs. n. 38/2000, ad un indennizzo a carico dell’Inail per il danno biologico riportato che, a differenza del risarcimento, è sganciato dalla sussistenza di un illecito (contrattuale o aquiliano) e, di conseguenza, verrà disposto a prescindere dall’ eventuale responsabilità del lavoratore infortunato e, finanche, in caso di lavoro irregolare, vigendo in Italia il principio dell’automaticità delle prestazioni, garantito dall’Inail anche nel caso di prestazioni lavorative svolte in nero.
Pertanto tutti i lavoratori subordinati hanno diritto, in Italia, alle prestazioni assicurative Inail che ovviamente, in caso di lavoro irregolare, prima di attivare la tutela indennitaria, verificherà, tramite i propri ispettori, l’effettività di quanto denunciato.
L’indennizzo Inail dipende dal grado di menomazione accertato: se questa è inferiore al 6% al lavoratore non spetterà nulla, rientrando il danno in franchigia, se invece è compresa tra il 6% e il 15% si darà luogo ad un indennizzo in forma di capitale, se infine supera il 15% vi sarà un indennizzo in forma di rendita.
Non saranno indennizzabili quegli infortuni entro i tre giorni di prognosi, quelli non riconducibili al rapporto di lavoro e quelli aggravati o simulati dal lavoratore. In ogni caso si perde il diritto alle prestazioni Inail dopo tre anni e 150 giorni dall’infortunio o dal giorno in cui i postumi permanenti hanno raggiunto la misura minima indennizzabile. Pertanto entro lo stesso termine di tre anni e 150 giorni si dovrà esperire il ricorso giudiziale dinanzi al Tribunale del Lavoro sia in caso di disconoscimento da parte dell’Inail dell’indennizzo sia qualora si voglia contestare la valutazione in termini di quantum a cui è pervenuto l’Assicuratore Sociale sempre preceduta, come imprescindibile condizione di procedibilità giudiziale, dal ricorso in via amministrativa di fronte alla stessa Inail con cui si contestano le determinazioni dell’Istituto.
Danno biologico “differenziale”
Tale indennizzo Inail, spesso, non copre integralmente i danni subiti dal lavoratore.
L’ulteriore danno, cosiddetto “danno differenziale“, calcolato sulla differenza tra l’ammontare complessivo del danno civilistico e quello della indennità liquidata dall’Inail, dovrà essere corrisposto dal datore di lavoro responsabile dell’infortunio o, se presente, dalla compagnia di Assicurazione come, ad esempio, in presenza di polizza Rco, con cui il datore di lavoro si tutela nei casi di responsabilità civile nei confronti dei suoi dipendenti vittime di infortuni sul lavoro o nei cosiddetti infortuni “ in itinere “ cioè quelli avvenuti negli spostamenti casa-lavoro in occasione dell’attività lavorativa.
Secondo giurisprudenza consolidata (Cass.n.27669/2017 – Cass. n. 20807/2016 – Cass. n. 13222/2015) in tema di liquidazione del danno biologico c.d. differenziale, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere pur in presenza della copertura assicurativa Inail, va operato un computo “per poste omogenee”, sicché, dall’ ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già l’intero indennizzo Inail tout court, ma la quota di essa destinata a ristorare il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota delle voci di danno patrimoniale relative alla perdita della capacità di lavoro e di guadagno.