Se il pedone attraversa la strada in maniera imprudente e fuori dalle strisce pedonali, distanti appena 100 metri dal punto di impatto, il conducente del veicolo investitore risulta, comunque, corresponsabile nel sinistro stradale se non ha tenuto una velocità commisurata allo stato dei luoghi.
A sancirlo è stato il Tribunale di Bergamo con la sentenza n.1098/2021 nella quale pur prevedendosi una responsabilità maggioritaria in capo alla sventurata passante deceduta in seguito all’impatto con il motociclo non si è esclusa la corresponsabilità nell’incidente stradale in capo al centauro che non manteneva una velocità adeguata rispetto allo stato dei luoghi.
I giudici del tribunale bergamasco, infatti, non hanno neanche accolto come scusante del conducente del centauro, al fine di escludere una sua corresponsabilità, l’abbagliamento da parte dei raggi solari, circostanza avvenuta, a dire dello stesso conducente del motociclo, pochi metri dopo il dosso, distante 36 metri rispetto al tragico punto d’impatto, distanza tale che avrebbe consentito di rallentare fino ad arrestare il mezzo se si fosse tenuta una velocità adeguata alle circostanze di tempo e di luogo.
Ed infatti i giudici bergamaschi evidenziano che “…….l’accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l’affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l’investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall’art. 2054, primo comma, cod. civ., dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Pertanto, anche nel caso in cui il pedone – nell’atto di attraversare la strada in un punto privo di strisce pedonali – abbia omesso di dare la precedenza ai veicoli che sopraggiungevano ed abbia iniziato l’attraversamento distrattamente, sussiste comunque una concorrente responsabilità del conducente il veicolo investitore, ove emerga che costui abbia tenuto una velocità eccessiva o non adeguata alle circostanze di tempo e di luogo…….”