Il comune non deve pagare i danni conseguenti alla caduta di un centauro sull’asfalto reso viscido da una macchia oleosa se prova di non aver avuto il tempo materiale di rimediare all’insidia creatasi.
Viene meno, pertanto, la responsabilità della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’ art. 2051 c.c. (danni causati da cose in custodia) nel momento in cui la stessa fornisce la prova liberatoria che il sinistro è stato causato da cause esterne e improvvise create da terze e non conoscibili, né eliminabili immediatamente, nemmeno ponendo in essere la più diligente attività di manutenzione.
E’ quanto sostenuto dalla Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n.6826/2021.
I fatti: un motociclista conveniva in giudizio il Comune di Roma e chiedeva il risarcimento dei danni riportati dallo stesso in seguito ad una caduta sul manto stradale sul Lungotevere causata dalla presenza di una chiazza oleosa.
Mentre il giudice di primo grado accoglieva la domanda del centauro, sia la Corte d’Appello che la Suprema Corte di Cassazione davano ragione, invece, all’amministrazione Capitolina.
E, infatti, i giudici di piazza Cavour evidenziano che “anche a voler ammettere che…… il (motociclista) sia effettivamente incappato con il proprio scooter in una chiazza di liquido rilasciata da un camion addetto alla raccolta della spazzatura … occorre considerare che la stessa è apparsa ai vigili urbani praticamente già “essiccata” una decina di minuti dopo il sinistro (15 minuti recita la Relazione) a dimostrazione che il rilascio sulla carreggiata era avvenuto da pochissimo tempo rispetto al presunto slittamento del motociclo, sicché è pacificamente escluso che la cadenza temporale tra il rilascio della sostanza viscida ed il verificarsi del sinistro potesse consentire a Roma Capitale un qualsiasi intervento a salvaguardia dell’incolumità e sicurezza del traffico veicolare, atteso il modesto o modestissimo intervallo intercorso.”