L’assicurazione che rifugga con eccezioni infondate dal proprio obbligo assicurativo di manlevare il medico in caso di responsabilità medica non solo soggiace ai criteri della soccombenza e paga le spese di lite ma va condannata anche ai sensi dell’art.96 co.3 cpc per responsabilità processuale aggravata.
A stabilirlo è il Tribunale di Roma con la recentissima sentenza del 26.04.21, L’assicurazione non può sottrarsi pretestuosamente, indipendentemente dal dolo o dalla colpa, dai suoi obblighi assicurativi a tutela del medico ritenuto responsabile per responsabilità medica e a nulla rileva l’eccezione fatta valere in giudizio dalla compagnia assicurativa di inoperatività della polizza in quanto operante a “secondo rischio” vale a dire “solo in eccesso” dopo la copertura prevista dall’assicurazione che garantiva la struttura sanitaria ove operava il medico responsabile in caso di copertura del medesimo rischio.
Infatti il giudice capitolino ha sancito in sentenza che “se un medico operante all’interno di una struttura sanitaria ha stipulato una “assicurazione personale”, questa non può che coprire la responsabilità civile del medico stesso mentre l’assicurazione della responsabilità civile del medico operante all’interno di una struttura sanitaria ha ad oggetto un rischio del tutto diverso rispetto a quello coperto dall’assicurazione della responsabilità civile dalla struttura in cui il medico si trova ad operare”.