Con l’ordinanza n. 22522/2019 la Cassazione ha confermato le sentenze dei primi due gradi di giudizio che avevano già visto soccombere l’ASL nel giudizio promosso da un automobilista che chiedeva all’Azienda Sanitaria Locale il risarcimento dei danni conseguenti a un sinistro causato da un cane randagio.
Nel caso di specie l’attore lamentava danni alla propria autovettura superiori a 4000,00 euro causati dall’improvviso attraversamento della carreggiata ad opera di un cane randagio che si accodava ad un branco di altri cani.
Gli Ermellini, nel confermare le pregresse sentenze, con tale ordinanza specificano che:”la disciplina stabilita a livello nazionale dalla I. 14/8/1991 n. 281 ha demandato la competenza a legiferare in materia di randagismo alle Regioni e la Regione Campania, con la legge 24/11/2001 n. 16, ha affidato la competenza della vigilanza e del controllo del randagismo, con accalappiamento e trasferimento degli animali randagi nei canili pubblici, ai servizi veterinari della ASL, mentre ha riservato ai Comuni il compito di munirsi dei canili nei quali ricoverare i cani catturati e quello di risanare le strutture esistenti.”
La Suprema Corte puntualizza che “anche a prescindere dal caso specifico della Regione Campania la cui legislazione è tuttavia vincolante nel caso di specie, il principio generale, affermato dalla giurisprudenza di legittimità alla quale si intende dare pienamente continuità, è quello di radicare la responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi nell’ente o enti cui è attribuito dalla legge (ed in particolare dalle singole leggi regionali attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991) il dovere di prevenire il pericolo specifico per l’incolumità della popolazione, e cioè il compito della,cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi mentre non può ritenersi sufficiente, a tal fine, l’attribuzione di generici compiti di prevenzione del randagismo, quale è il controllo delle nascite della popolazione canina e felina, avendo quest’ultimo ad oggetto il mero controllo numerico degli animali, a fini di igiene e profilassi, e, al più, una solo generica ed indiretta prevenzione dei vari inconvenienti legati al randagismo (Cass., 3, n. 12495 del 18/5/2017). Sulla base di questo principio generale la ASL è il soggetto individuato dalla normativa regionale quale competente in materia di prevenzione del fenomeno del randagismo.”